Tabella VI Farmacopea Ufficiale
Tabella 6 farmacopea ufficiale
Apparecchi ed utensili obbligatori in farmacia
Art. 34, secondo comma e art. 44 del Regolamento per il Servizio Farmaceutico; R.D. 30 settembre 1938, n. 1706)
1. Bilancia sensibile al mg (divisione reale (d) della scala= 0,001g) della portata di almeno 500 g o in alternativa due distinte bilance, l’una sensibile al mg (d=0,001g) della portata di almeno 50 g e l’altra sensibile a 0,50 g (d=0,50g) della portata di almeno 2 kg.
2. Bagno maria od altra apparecchiatura idonea ad assicurare, nel riscaldamento, temperature fino a 100 °C.
3. Armadio frigorifero in grado di assicurare le corrette condizioni di conservazione, compresi i limiti di temperatura quando previsti.
4. Apparecchio per il punto di fusione.
5. Corredo di vetreria chimica comune e graduata, sufficiente alla esecuzione delle preparazioni.
6. Percolatore – Concentratore a vuoto (1).
7. Incapsulatrice (2)
8. Comprimitrice (3).
9. Sistema di aspirazione per polveri (4).
10. Stampi o valve in plastica per ovuli e supposte (5).
11. Strumnentazione e dispositivi necessari a garantire la sterilità delle preparazioni (6)
Oltre agli apparecchi elencati, le farmacie devono essere fornite di tutti gli apparecchi, utensili, materiali, prodotti e reattivi adeguati al numero ed alla natura delle preparazioni abitualmente eseguite e di idonee apparecchiature per il loro controllo da effettuare secondo le indicazioni della Farmacopea.
Le farmacie che eseguono preparazioni iniettabili devono essere corredate anche del materiale, dell’attrezzatura e dell’apparecchiatura indispensabili alla preparazione e all’esecuzione di tutti i controlli previsti dalla Farmacopea per questa forma farmaceutica.
Note:
- (1) – Obbligatori per le farmacie che preparano estratti. Devono essere di materiale e dimensioni adeguate al volume ed al carattere delle preparazioni da eseguire.
(2) – Obbligatoria per le farmacie che preparano capsule.
(3) – Obbligatoria per le farmacie che preparano compresse.
(4) – Obbligatorio per le farmacie che preparano compresse, capsule, tisane, o bustine.
(5) – Obbligatori per le farmacie che preparano supposte e/o ovuli. - (6) – Per le farmacie che eseguono preparazioni sterili.